Aosta – Legge costituzionale Nr. 4 di 26.02.1948

"TITOLO VI LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Art. 38

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 39

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

Art. 40

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.

Art. 40 -bis

Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale (29)hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali."

Nota:

È da notare che 'articolo 48bis è stato inserito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.