Il nostro statuto
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
ART. 1
È costituito il "Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien", di seguito indicato come "Comitato".
Esso è composto dai rappresentanti degli enti aderenti delle comunità:
- Walser di » Gressoney/Greschoney (Valle d'Aosta)
- Walser di » Issime/Eischeme (Valle d'Aosta)
- Walser di » Campello Monti/Kampel (Piemonte)
- Walser di » Rimella/Remallju (Piemonte)
- Walser di » Alagna Val Sesia/Im Land (Piemonte)
- Walser di » Formazza/Pomatt (Piemonte)
- Walser di » Carcoforo/Chalchoufe (Piemonte)
- » Mocheni della Valle del Fersina/Bersntolar (Trentino-Alto Adige)
- Cimbri di » Luserna/Lusérn (Trentino-Alto Adige)
- Cimbri di » Tredici comuni/XIII Comaun (Veneto)
- Cimbri di » Sette comuni /Siben Komoine (Veneto)
- Cimbri di » Cansiglio/Tzimbrise Loite bon Kansilien (Veneto)
- » Sappada/Plodn (Veneto)
- » Sauris/Zahre (Friuli Venzia Giulia)
- » Timau/Tischlbong (Friuli Venzia Giulia)
- » Val Canale/Kanaltal (Friuli Venzia Giulia)
e dai rappresentanti delle associazioni ed enti delle comunità di lingua e cultura di origine germanica storica in Italia, degli enti locali e delle associazioni ed enti che hanno come scopo principale la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche, con sede sia in Italia che all'estero che saranno ammessi secondo i criteri modalità previste dallo Statuto.
ART. 2
La sede legale del Comitato è stabilita in Luserna / Lusérn (TN), presso il Centro Documentazione Luserna, via Trento / Stradù 6.
Il Comitato può, a maggioranza dei 2/3 dei rappresentanti presenti, decidere il trasferimento ad altra sede e costituire anche sedi secondarie.
ART. 3
Lo scopo del Comitato è quello di tutelare e promuovere la lingua e la cultura delle comunità storiche germaniche sopra indicate con i mezzi che saranno ritenuti più idonei, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e persone in Italia ed in Europa.
Il Comitato persegue esclusivamente finalità di promozione e tutela culturale e linguistica e non può svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Comitato costituisce un organismo di coordinamento e di proposta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e relativo regolamento attuativo. È obiettivo del Comitato perseguire la piena attuazione della normativa statale ed internazionale riguardante la tutela delle minoranze linguistiche.
Il Comitato aderisce al CONFEMILI (Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistiche d'Italia) e può anche aderire ad altri organismi aventi finalità corrispondenti a quelle di carattere generale del Comitato stesso.
ART. 4
La durata del Comitato è illimitata.
ART. 5
Il Comitato persegue i suoi scopi avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea e non retribuita dei propri membri. Il Comitato può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni.
Il Comitato si finanzia con le quote degli associati, con i contributi degli enti ed associazioni associati, con i contributi di enti pubblici, privati e associazioni, assegnazioni provenienti da persone fisiche, con donazioni e proventi dall'attività del Comitato e da eventuale compartecipazione a fondi statali o degli enti locali.
Il Comitato non persegue fini di lucro.
Le cariche in seno al Comitato vengono esercitate gratuitamente.
ART. 6
Gli organi del Comitato sono:
a. L'Assemblea
b. Il Consiglio di Coordinamento
c. Il Coordinatore
ART. 7
Il Comitato è proprietario del logo e della denominazione "Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien" ed il Consiglio di Coordinamento autorizza il loro utilizzo.
ART. 8
I membri del Comitato hanno il dovere di impegnarsi per il perseguimento dello scopo statutario del Comitato stesso. I membri del Comitato hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
È escluso dal Comitato chi opera in contrasto con lo Statuto. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Coordinamento a maggioranza dei voti.
Possono chiedere di aderire al Comitato le associazioni e gli enti che condividano le finalità del Comitato ed operino per il raggiungimento delle stesse.
L'accoglimento della domanda di adesione viene deliberato dal Consiglio di Coordinamento.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita del Comitato.
ART. 9
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali, o loro sostituti e delegati, di tutte le associazioni ed enti aderenti.
L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno.
È convocata dal Coordinatore o da tre membri del Consiglio di Coordinamento con un preavviso di almeno trenta giorni con lettera semplice o posta elettronica.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri del Comitato.
Essa delibera sulle modificazioni dello Statuto, elegge il Coordinatore ed il Consiglio di Coordinamento, nomina, su proposta del Coordinatore, il segretario, prende atto ed approva l'operato e la gestione finanziaria curata dal Consiglio di Coordinamento, approva il rendiconto annuale e il programma di attività e provvede alle altre decisioni di sua competenza. In ogni caso l'Assemblea può deliberare su qualunque oggetto della vita associativa.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei membri dell'Assemblea in prima convocazione.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti all'Assemblea.
Sono consentite le deleghe, purché siano conferite ad associati. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
Tutte le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.
Gli atti delle convocazioni assembleari, delle relative delibere nonché gli atti dei bilanci e/o rendiconti sono resi pubblici con lettera semplice o per posta elettronica.
ART. 10
Il Consiglio di coordinamento è composto dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore, con funzioni anche di cassiere, e da ulteriori tre Consiglieri, tutti eletti dall'assemblea, rappresentativi delle diverse aree geografiche degli associati. Inoltre fa parte di diritto del Consiglio di Coordinamento il Segretario del Comitato.
Il Consiglio di Coordinamento dura in carica tre anni.
Si riunisce di norma due volte all'anno e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti e/o con delega. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Il Consiglio di Coordinamento è competente in tutte le materie non riservate all'Assemblea.
È fatto obbligo al Consiglio di Coordinamento di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta ed un rendiconto economico e finanziario. In esso devono risultare anche i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
ART. 11
Il Coordinatore ha la rappresentanza del Comitato presso i terzi e in giudizio e dura in carica tre anni.
In caso di urgenza può assumere decisioni, sentito il parere dei membri del Consiglio di Coordinamento, nelle materie di competenza del Consiglio di Coordinamento. Le decisioni stesse devono venire ratificate, pena l'automatica loro decadenza, alla prima riunione del Consiglio di Coordinamento.
ART. 12
Ogni membro del Comitato può recedere dallo stesso presentando le dimissioni per iscritto. Non ha diritto ad eventuali rimborsi o liquidazioni di contribuzioni.
ART. 13
Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole di 2/3 dei presenti e rappresentati.
ART. 14
La quota associativa non è rivalutabile, non rimborsabile ed è vietato il trasferimento della stessa.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Comitato, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 , della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.