Il Comitato unitario è ora componente del ‘Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche’ (DPR 345/2001, art. 12)
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Il Comitato unitario è stato ammesso a pieno titolo nel Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche’, funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, Dipartimento per gli affari regionali.
Esso si affianca così al CONFEMILI, Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistiche d’Italia.
Al fine di far conoscere le caratteristiche e l’azione del Comitato unitario, il coordinatore Max Pachner ha (nella prima riunione cui ha partecipato) illustrato e depositato il documento titolato “Presentazione del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia /Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien”. Il documento è stato particolarmente apprezzato.
Notizie di sintesi sul Comitato consultivo DPR 345/2001:
Per la redazione del Regolamento di attuazione della legge 482/99 “Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” il Ministro per gli Affari regionali (con decreto del 17 marzo 2000) aveva costituito un apposito Comitato Tecnico-consultivo. Tale Comitato, denominato ‘Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche’, aveva provveduto ad elaborare una proposta che, dopo i pareri espressi dalle Regioni (interessate) e dal Consiglio di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi), è stata approvata dal Consiglio dei Ministri in seduta dell'11 aprile 2001.
Il Comitato tecnico consultivo è stato formalmente stabilizzato con l’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, titolato “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2001).
L’art. 12 del Regolamento dispone che il Ministro per gli Affari regionali consulti, almeno due volte l'anno, ai fini dell’applicazione della legge, il detto Comitato tecnico consultivo.